Assemblea condominiale: come, dove, quando

startup-594091_960_720Esiste una specifica legislazione che regolamenta in Italia le assemblee condominiali. Questo tipo di riunioni non è obbligatorio, soprattutto negli edifici in cui il numero dei condomini è inferiore a quattro; nei casi in cui tale numero è superiore l’assemblea condominiale deve nominare un amministratore, che si occuperà di tutte le questioni che riguardano l’edificio. Per indire un’assemblea condominiale l’amministratore deve inviare un convocazione ai condomini, che deve contenere le tempistiche dell’assemblea e l’ordine del giorno.

L’assemblea di condominio si svolge in tutte le occasioni in cui è necessario discutere di quanto concerne la gestione ordinaria delle parti comuni dell’edificio, la manutenzione straordinaria del condominio, la nomina e la revoca dell’amministratore. In casi particolari, ad esempio il desiderio di effettuare interventi di manutenzione non previsti, un condomino può chiedere all’amministratore di indire una nuova assemblea. In linea generale ogni condominio ha la possibilità di stabilire delle tempistiche fisse per le assemblee da

I partecipanti all’assemblea condominiali sono tutti i condomini di uno stabile e l’amministratore da essi designato. Nel caso in cui un condomino non possa presenziare è possibile delegare un altro abitante dell’edificio; in queste situazioni è importante utilizzare un modello delega assemblea di condominio, in modo da conferire al delegato il diritto di voto del delegante. Senza delega scritta la delega verbale non può essere fatta valere di fronte all’assemblea. Ogni delegato può avere un ristretto numero di deleghe; nel caso in cui durante un’assemblea si presenti un condomino con un numero di deleghe superiore a quelle possibili, la decisioni dell’assemblea condominiale possono essere dichiarate nulle, per evidente vizio di forma.

L’assemblea condominiale può stabilire quali siano i mezzi con cui convocare le successive riunioni. Tali metodi devono però essere compresi tra quelli previsti dalla specifica legislazione in merito. Questi sono: posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano o via Fax. Convocazioni inviate con latri metodi possono essere considerate non valide, quindi inficiando la successiva assemblea condominiale. Le convocazioni devono raggiungere il singolo condomino almeno 5 giorni prima della riunione. L’assemblea può decidere di utilizzare uno solo dei metodi sopra citati; cartelli esposti negli spazi comuni non sono considerati validi come convocazioni. Tale documento deve contenere sia la data della riunione, sia gli argomenti che vi si discuteranno, in modo che il singolo condomino possa decidere come comportarsi in merito. Non vige l’obbligo per il condomino di prendere parte alle assemblee; chiaramente però tale scelta influirà necessariamente sulle decisioni future dell’assemblea condominiale.

Durante questo tipo di riunioni si discute dei temi elencati sopra; al termine della discussione l’assemblea delibera sulle disposizioni da mettere in atto. A tale scopo è possibile deliberare nel caso in cui si raggiunga la maggioranza dei millesimi di proprietà dei condomini presenti. Il condomino che non si è presentato all’assemblea può impugnarne le delibere, e ha 30 giorni di tempo per farlo.

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